Art. 6 Svolgimento dell'esame scritto 1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'art. 5 muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6. 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame scritto e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario dell'esame orale. 4. Per lo svolgimento dell'esame scritto non e' ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione dall'esame. 5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). 6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che riportino nell'esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere l'esame orale e sono dichiarati idonei.