Art. 6 
 
 
                   Svolgimento dell'esame scritto 
 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 3,  sono  ammessi  a  sostenere  l'esame
scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo  stabiliti
ai sensi dell'art. 5 muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento  dell'esame
scritto e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 
    3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la  Commissione  procede
in forma pubblica al sorteggio della  lettera  alfabetica  a  partire
dalla quale  vengono  ordinati  gli  elenchi  dei  candidati  per  il
calendario dell'esame orale. 
    4. Per lo  svolgimento  dell'esame  scritto  non  e'  ammessa  la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, ne' l'utilizzo  di
telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di  qualsiasi
specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche'  di  ogni  altra
disposizione  stabilita  dalla  Commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione dall'esame. 
    5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). 
    6. I candidati iscritti nelle sezioni  C  o  E  del  Registro  da
almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento che riportino  nell'esame  scritto  una  votazione  non
inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal  sostenere
l'esame orale e sono dichiarati idonei.