Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'  e'
nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una  volta  scaduto  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione.  Nel
provvedimento  viene  altresi'  nominato  un  membro  supplente   per
ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2. 
    2. La Commissione e' composta da: 
      c) due  dirigenti  dell'ISVAP,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente; 
      d) due funzionari dell'ISVAP; 
      e) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: 
        diritto privato; 
        diritto civile; 
        diritto commerciale; 
        diritto delle assicurazioni. 
    3. Le funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  due  dipendenti
dell'ISVAP. 
    4. Il presidente della Commissione  esaminatrice,  ove  si  renda
necessario  in  ragione  delle   esigenze   di   celerita'   connesse
all'elevato numero  dei  candidati,  puo',  prima  dello  svolgimento
dell'esame   scritto,   suddividere    la    Commissione    in    due
sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente  dell'ISVAP,  con
funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un  docente
universitario. Il presidente della Commissione ripartisce tra le  due
sottocommissioni   i   compiti   assegnati   alla   Commissione   per
l'espletamento delle prove scritte ed orali.