Art. 9 
 
 
                           Esame colloquio 
 
 
    I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio,  che
vertera' sulle seguenti materie: 
      nozioni   di   chimica   generale,   organica,   inorganica   e
bromatologica; 
      nozioni di tecnologie alimentari; 
      nozioni di analisi chimica strumentale; 
      cenni   sulle   principali   tecniche   analitiche    impiegate
nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario. 
    Ai  candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con   almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del  luogo  e  dell'ora  del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. 
    La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato,  per  ottenere  l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12.