Art. 11 Tasse universitarie La tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta, per l'anno accademico 2010/2011, ad € 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze: Parte di provvedimento in formato grafico Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per determinare la propria fascia di contribuzione, occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla situazione economica dell'anno 2009, che potra' essere rilasciata da: comuni; sedi territoriali dell' I.N.P.S.; Centri di assistenza fiscale (C.A.F.); enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Parte di provvedimento in formato grafico Dottorando «autonomo»: al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento del dottorando, il nucleo familiare dello stesso e' integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; b) esistenza di un reddito lordo del dottorando derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali redditi di natura patrimoniale. In assenza anche di una sola delle sopra citate condizioni, il dottorando non puo' essere considerato autonomo e l'attestazione I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009 dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode. E' riconosciuta la posizione di autonomia ai fini reddituali e della conseguente collocazione nella fascia contributiva corrispondente, ai dottorandi in condizione di orfano di entrambi i genitori, ai dottorandi che hanno lo status di «religioso in comunita'» e a coloro che sono detenuti in istituti di pena. Gli immatricolati (dottorandi alla prima iscrizione) dovranno comunicare on line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009. In particolare, i dati relativi alla predetta attestazione I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine ultimo per procedere all'immatricolazione, attraverso il sito www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente (alla quale si ha accesso utilizzando «Nome utente» e «Password»). L'Universita' degli studi di Salerno procedera' alla verifica dei dati comunicati on line collegandosi alla banca dati delle attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S. I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009, entro le scadenze sopra indicate, saranno collocati d'ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione. L'attestazione I.S.E.E. e' rilasciata dai competenti uffici previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere. L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica non devono essere consegnate ne' spedite all'Ufficio formazione post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio ove quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa in materia di autocertificazione. I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di contribuzione non sono tenuti a chiedere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. L'amministrazione universitaria effettuera' accertamenti a campione della veridicita' delle informazioni fornite dal dottorando nell'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di difformita' tra l'indicatore della situazione economica equivalente risultante dall'accertamento di cui sopra e quello dichiarato nell'autocertificazione sara' applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari all'integrazione dovuta. L'amministrazione universitaria si riserva, inoltre, di segnalare all'autorita' giudiziaria le eventuali dichiarazioni non veritiere. Dell'attivita' di controllo non sara' data altra comunicazione ritenendosi cosi' soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai dottorandi iscritti al primo anno, suddiviso per fasce di contribuzione, e' riportato nella tabella di seguito indicata. Parte di provvedimento in formato grafico I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini di seguito indicati: Parte di provvedimento in formato grafico Tale importo sara' assoggettato, per gli anni accademici successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione degli organi accademici. I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un importo di € 50,00. La tassa per il rilascio della pergamena di dottorato di ricerca, versata da tutti gli studenti ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, ammonta ad € 35,00 e dovra' essere corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.