Art. 11 
 
 
                         Tasse universitarie 
 
 
    La tassa regionale per il diritto allo  studio  universitario  in
favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da
tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta,
per l'anno accademico 2010/2011, ad € 62,00 e deve essere corrisposta
alle seguenti scadenze: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di  dottorato
di ricerca, versato da coloro che non  usufruiscono  della  borsa  di
studio, e' graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per
determinare  la  propria  fascia  di  contribuzione,   occorre   fare
riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
relativa alla situazione economica dell'anno 2009, che potra'  essere
rilasciata da: 
      comuni; 
      sedi territoriali dell' I.N.P.S.; 
      Centri di assistenza fiscale (C.A.F.); 
      enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
      
      
    Dottorando «autonomo»: al fine di tenere conto dei  soggetti  che
sostengono effettivamente l'onere di mantenimento del dottorando,  il
nucleo familiare dello  stesso  e'  integrato  con  quello  dei  suoi
genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
      a) residenza esterna all'unita'  abitativa  della  famiglia  di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; 
      b) esistenza di un reddito lordo del  dottorando  derivante  da
lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno
due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali  redditi  di
natura patrimoniale. 
    In assenza anche di una sola delle sopra  citate  condizioni,  il
dottorando non puo'  essere  considerato  autonomo  e  l'attestazione
I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009
dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare  a  quelli
di cui eventualmente gode. 
    E' riconosciuta la posizione di autonomia ai  fini  reddituali  e
della   conseguente   collocazione    nella    fascia    contributiva
corrispondente, ai dottorandi in condizione di orfano di  entrambi  i
genitori,  ai  dottorandi  che  hanno  lo  status  di  «religioso  in
comunita'» e a coloro che sono detenuti in istituti di pena. 
    Gli immatricolati (dottorandi  alla  prima  iscrizione)  dovranno
comunicare  on  line  i  dati  contenuti  nell'attestazione  I.S.E.E.
riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009. 
    In  particolare,  i  dati  relativi  alla  predetta  attestazione
I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della  compilazione  della
domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine  ultimo  per
procedere all'immatricolazione, attraverso  il  sito  www.unisa.it  -
servizi on line studenti - area utente  (alla  quale  si  ha  accesso
utilizzando «Nome utente» e «Password»). 
    L'Universita' degli studi di Salerno procedera' alla verifica dei
dati  comunicati  on  line  collegandosi  alla   banca   dati   delle
attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S. 
    I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati  contenuti
nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno  di
imposta 2009, entro le scadenze  sopra  indicate,  saranno  collocati
d'ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione. 
    L'attestazione  I.S.E.E.  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici
previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica)  che
costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di  legge  con  le
conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere. 
    L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica  non
devono  essere  consegnate   ne'   spedite   all'Ufficio   formazione
post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio  ove
quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare  i  controlli
previsti dalla normativa in materia di autocertificazione. 
    I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di
contribuzione   non   sono   tenuti   a    chiedere    il    rilascio
dell'attestazione I.S.E.E. 
    L'amministrazione  universitaria   effettuera'   accertamenti   a
campione della veridicita' delle informazioni fornite dal  dottorando
nell'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente in materia. 
    In  caso  di  difformita'  tra  l'indicatore   della   situazione
economica equivalente risultante dall'accertamento  di  cui  sopra  e
quello  dichiarato  nell'autocertificazione  sara'  applicata,  oltre
all'integrazione delle tasse derivante dal  ricalcolo,  una  sanzione
pecuniaria pari all'integrazione dovuta. 
    L'amministrazione universitaria si riserva, inoltre, di segnalare
all'autorita' giudiziaria le eventuali dichiarazioni non veritiere. 
    Dell'attivita' di controllo non sara'  data  altra  comunicazione
ritenendosi cosi' soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  ed
integrazioni. 
    L'importo  del  contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza   ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai  dottorandi  iscritti
al primo anno, suddiviso per fasce  di  contribuzione,  e'  riportato
nella tabella di seguito indicata. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro  i  termini
di seguito indicati: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Tale  importo  sara'  assoggettato,  per  gli   anni   accademici
successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione
degli organi accademici. 
    I termini  di  cui  al  presente  articolo  sono  perentori:  gli
studenti che non corrispondono le rate  entro  le  scadenze  previste
sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un  importo  di
€ 50,00. 
    La tassa per il rilascio della pergamena di dottorato di ricerca,
versata da tutti gli studenti ammessi a sostenere l'esame finale  per
il conseguimento del titolo,  ammonta  ad  € 35,00  e  dovra'  essere
corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre 2013. 
    Gli studenti che non risultano in regola con il  pagamento  delle
tasse universitarie di cui al presente articolo non possono  compiere
atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati. 
    Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso  non
ha diritto  in  alcun  caso  alla  restituzione  delle  tasse  e  dei
contributi universitari corrisposti.