Art. 8 Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca I candidati saranno ammessi ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alla relativa scuola secondo l'ordine stabilito nella relativa graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso. A tal fine, la graduatoria finale di merito e' unica per ciascun corso di dottorato di ricerca afferente alla relativa scuola dottorale. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca. Nel caso in cui il numero di vincitori sia inferiore rispetto al numero delle borse di studio assegnate al singolo corso di dottorato di ricerca, il consiglio della scuola potra' decidere a quale altro corso di dottorato di ricerca afferente alla stessa attribuire le borse di studio non assegnate. L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.