Art. 8 
 
 
             Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
 
 
    I candidati saranno ammessi ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca
afferenti alla  relativa  scuola  secondo  l'ordine  stabilito  nella
relativa graduatoria finale di  merito,  sino  alla  concorrenza  del
numero dei posti messi a concorso per ogni  corso.  A  tal  fine,  la
graduatoria finale di merito e' unica per ciascun corso di  dottorato
di ricerca afferente alla relativa scuola dottorale. 
    In caso di utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  finali  di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo  corso  di
dottorato di ricerca. 
    Nel caso in cui il numero di vincitori sia inferiore rispetto  al
numero delle borse di studio assegnate al singolo corso di  dottorato
di ricerca, il consiglio della scuola potra' decidere a  quale  altro
corso di dottorato di ricerca afferente  alla  stessa  attribuire  le
borse di studio non assegnate. 
    L'ammissione e la frequenza ai corsi  di  dottorato  di  ricerca,
senza borsa di studio,  e'  compatibile,  previa  autorizzazione  del
collegio dei docenti, con i rapporti di  impiego,  sia  pubblico  che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. 
    I titolari di assegno  per  la  collaborazione  ad  attivita'  di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero rispetto al numero di posti messi a  concorso,  e  fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione. 
    I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame  sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca,  in  sovrannumero  e  senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti  messi  a  concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.