Art. 6 
 
 
Adempimenti  della  Commissione  esaminatrice  e   formazione   della
                             graduatoria 
 
 
    La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato,  dispone
di sessanta punti per  ognuna  delle  due  prove.  Sara'  ammesso  al
colloquio il candidato che avra' superato la  prova  scritta  con  un
punteggio non inferiore a  40/60.  Anche  il  colloquio  s'intendera'
superato se il candidato avra' ottenuto un punteggio non inferiore  a
40/60. 
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
esaminatrice  formera'  l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e'
svolta la prova. 
    Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito
sara' formulata sulla base  della  somma  dei  punteggi  ottenuti  da
ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di  merito,
ai  fini  dell'assegnazione  della  borsa  di  studio,  prevarra'  la
situazione  ISEE  (Indicatore  Situazione   Economica   Equivalente).
Ulteriori situazioni di parita' di merito saranno regolate  ai  sensi
dell'art.3 comma 7 legge 15 maggio 1997 n.127, cosi' come  modificato
dall'art.2 comma 9 legge 16 giugno 1998 n.191. La  graduatoria  degli
idonei  sara'  pubblicata  sul  sito  Internet   http://www.unifg.it/
(sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di  ricerca  -  Dottorati
XXVI ciclo) ed affissa all'Albo generale di Ateneo.