Art. 2 
 
 
    La commissione giudicatrice nella prima convocazione e' tenuta  a
eleggere il presidente e il segretario verbalizzante e predeterminare
i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei
candidati. Tali determinazioni  saranno  pubblicizzate  almeno  sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.