Art. 3 
 
 
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  direttorale  di  nomina  della   commissione   giudicatrice,
decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236, per la presentazione al direttore, da parte  dei
candidati, di  eventuali,  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso  tale  termine  e,  comunque,   dopo   l'insediamento   della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
      Pisa, 22 dicembre 2009 
 
                                               Il direttore: Carrozza