Art. 3 Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto direttorale di nomina della commissione giudicatrice, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali, istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Pisa, 22 dicembre 2009 Il direttore: Carrozza