Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del decreto legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al rettore, da
parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione   dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.