Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del  decreto-legge   21   aprile1995,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno1995, n. 236 per la presentazione
al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze   di
ricusazione dei Commissari: decorso tale termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento  della  Commissione  non  sono  ammesse   istanze   di
ricusazione dei commissari.