Art. 6 
 
 
    Ai sensi dell'articolo  4,  comma  undicesimo,  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,  alla  Commissione
giudicatrice puo' essere concessa, per una sola volta e per non  piu'
di quattro mesi, una proroga  del  termine  per  la  conclusione  dei
lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal  Presidente
della Commissione. 
      Benevento, 14 dicembre 2009 
 
                                               Il rettore: Bencardino