Art. 6 Ai sensi dell'articolo 4, comma undicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, alla Commissione giudicatrice puo' essere concessa, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, una proroga del termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Benevento, 14 dicembre 2009 Il rettore: Bencardino