Art. 5 
 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  rettorale  di   nomina   delle   commissioni
giudicatrici  decorre   il   termine   previsto   dall'art.   9   del
decreto-legge 21 aprile 1995, n.  120  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione  al  Rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.