Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del  decreto-legge  21  aprile   1995   n.   210,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 238 per la  presentazione
al  Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze   di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento  dellecCommissione  non  sono   ammesse   istanze   di
ricusazione dei Commissari.