Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i  candidati,  in  possesso
del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   agrotecnico
conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, paritari o legalmente riconosciuti, che,  alla  data  del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A -  completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso  un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore  in  scienze  agrarie  o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art.  1,
comma 2, lettera a, legge n. 251/1986); 
      B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro,  con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art.  1,  comma
2, lettera b, legge n. 251/1986); 
      C -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio  tecnico  professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico  (art.  1,  comma  2,
lettera c, legge n. 251/1986); 
      D - conseguito il diploma di apposita  scuola  diretta  a  fini
speciali di durata  biennale  istituita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1,  comma  2,
lettera d, legge n. 251/1986); 
      E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine  degli  specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15  novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni  (art.  2,  comma  2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); 
      F - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente della Repubblica  n.  328/2001).  Il  Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      G - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      H - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma  1  e  comma  2,  lettera  a,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).