Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della  Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo  completo
presso il quale intendano ricevere eventuali  comunicazioni  relative
agli esami ed almeno un recapito telefonico; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'Istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del  voto  riportato;
dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello  sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed  anno  di  stampa,  se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra);  della  data  di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'Istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei  due  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere G ed H  (diplomi  universitari  e
lauree); 
      di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
locale; 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, G ed H (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa  trascrizione,  il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS e le  lauree  occorre,  in  particolare,  dichiarare  l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed a pena di esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti  successivamente,  ad  avvenuta
maturazione   di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la    propria
responsabilita', il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda gia'  presentata,  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame, ma, inviato  o  presentato  al
Collegio nazionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.