Art. 7 
 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
 
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1,  regolamento),  comunica
al Ministero dell'  Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
entro la data del 14 settembre 2010, a mezzo fax (n. 06/58492602), il
numero dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  ai  fini  della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. 
    2. Alla suddetta comunicazione lo  stesso  Collegio  fa  seguito,
entro la data del 18 settembre  2010,  con  l'inoltro  tramite  posta
elettronica  all'indirizzo  annarita.dicarlo@istruzione.it,   a   cui
seguira'  l'invio  a  mezzo  postale,  di  elenchi   nominativi   dei
candidati, distinti in relazione all'Istituto sede  d'esame  da  loro
prescelto ed in stretto ordine alfabetico e numerico, per  consentire
al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. 
    3. Il Collegio nazionale  provvede  a  formare  i  detti  elenchi
previo  puntuale  controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art.  12,  comma  4,
decreto ministeriale  6  marzo  1997,  n.  176,  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di  cui  al  precedente
art. 2. 
    4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun  candidato,
il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  nonche'  il
requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente  art.  2,  da
indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o  G  o
H). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati  e  sottoscritti
dal  presidente  del  Collegio  nazionale,  questi  deve  apporre  la
seguente attestazione: 
    «Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art.
6  del  regolamento  degli  esami   di   Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6  marzo
1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ...,  di  cui
all'elenco nominativo che precede: 
      l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti  ed  il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione)  di  uno  dei  requisiti  stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma  3,  ed  art.  55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    6.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    7. Entro la data  del  23  ottobre  2010,  il  suddetto  Collegio
nazionale  provvede  alla  consegna  delle   domande   ai   dirigenti
scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate,  o
ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero  in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.  3,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  dei  medesimi   elenchi,   di   competenza   di   ciascuna
commissione,  gia'  trasmessi  al  Ministero.  Detti   elenchi   sono
integrati  con  apposita  nota,  datata   e   sottoscritta,   recante
indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione del requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando  le
successive dichiarazioni, di cui  al  precedente  art.  5,  comma  2,
trasmesse dai candidati). 
    8. Successivamente, il  Collegio  nazionale  avra'  cura  di  far
pervenire, entro e non oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei  requisiti
di ammissione per i restanti candidati con  la  dicitura  di  cui  al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui  al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 
    9. Il Collegio Nazionale,  inoltre,  avra'  cura  di  inviare  al
Ministero  le  terne  dei  nominativi  di  docenti  e  professionisti
agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici,  come
previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 marzo  1997  n.  176,
entro e non oltre il 30 settembre 2010.