Art. 7 Adempimenti del Collegio nazionale 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica al Ministero dell' Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, entro la data del 14 settembre 2010, a mezzo fax (n. 06/58492602), il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. 2. Alla suddetta comunicazione lo stesso Collegio fa seguito, entro la data del 18 settembre 2010, con l'inoltro tramite posta elettronica all'indirizzo annarita.dicarlo@istruzione.it, a cui seguira' l'invio a mezzo postale, di elenchi nominativi dei candidati, distinti in relazione all'Istituto sede d'esame da loro prescelto ed in stretto ordine alfabetico e numerico, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. 3. Il Collegio nazionale provvede a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o H). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio nazionale, questi deve apporre la seguente attestazione: «Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ..., di cui all'elenco nominativo che precede: l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 7. Entro la data del 23 ottobre 2010, il suddetto Collegio nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna commissione, gia' trasmessi al Ministero. Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 8. Successivamente, il Collegio nazionale avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 9. Il Collegio Nazionale, inoltre, avra' cura di inviare al Ministero le terne dei nominativi di docenti e professionisti agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 marzo 1997 n. 176, entro e non oltre il 30 settembre 2010.