Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4),  alle  rispettive  sedi  di
esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle  prove
scritte  o  scritto-grafiche,   muniti   di   valido   documento   di
riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.  11,
comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art.  11,  comma
8, regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento.