Art. 7 Assunzione I nominativi delle unita' di disabili da reclutare, ritenuti idonei all'inserimento lavorativo, saranno comunicati agli organi competenti per gli adempimenti volti alla verifica della permanenza dello stato invalidante nonche' della compatibilita' dell'invalidita' con le mansioni da svolgere. A seguito del positivo riscontro degli accertamenti di cui sopra, l'Amministrazione universitaria provvedera' all'assunzione in prova dei soggetti interessati, tramite contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, che potra' essere articolato su turni dalle 7:30 alle 20:00. Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per la categoria B, posizione economica B1, di cui al Contratto Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto Universita', vigente.