Art. 7 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    I nominativi delle unita'  di  disabili  da  reclutare,  ritenuti
idonei all'inserimento lavorativo,  saranno  comunicati  agli  organi
competenti per gli adempimenti volti alla verifica  della  permanenza
dello stato invalidante nonche' della compatibilita' dell'invalidita'
con le mansioni da svolgere. 
    A seguito del positivo riscontro degli accertamenti di cui sopra,
l'Amministrazione universitaria provvedera' all'assunzione  in  prova
dei soggetti interessati, tramite contratto individuale di  lavoro  a
tempo indeterminato con rapporto di  lavoro  subordinato  di  diritto
privato e con orario di lavoro  a  tempo  pieno,  che  potra'  essere
articolato su turni dalle 7:30 alle 20:00. 
    Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la  categoria  B,  posizione  economica  B1,  di  cui  al   Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale  del  comparto
Universita', vigente.