Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, quest'ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) godimento dei diritti civili e politici; 4) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di durata quinquennale; 5) iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della predetta Legge n. 68/1999; 6) idoneita' fisica all'impiego; 7) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 379 del D. L.vo 16.04.1994 n. 297. L'Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.