Art. 7 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    Esaurite le procedure  selettive,  la  Commissione  procede  alla
formulazione della graduatoria di merito,  unitamente  a  quella  dei
vincitori della selezione, secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo   riportato   all'esito   delle   prove   d'esame,    con
l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti
dall'art. 6 del presente avviso. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
selezione,   e'   approvata   con   provvedimento    del    Direttore
Amministrativo,  e'   immediatamente   efficace,   sotto   condizione
risolutiva  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti   per
l'ammissione all'impiego, ed  e'  pubblicata  all'Albo  Ufficiale  di
questa Universita' e sul Web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione
e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4^ serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso  nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative  (nel
termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine  di  120
giorni al Presidente della Repubblica). 
    La graduatoria stessa rimane efficace  per  il  periodo  previsto
dalla normativa vigente e puo' essere utilizzata per la copertura dei
posti che si rendessero  vacanti  entro  tale  periodo  nella  stessa
categoria  ed  area  funzionale,   da   riservare   al   collocamento
obbligatorio.