Art. 7 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Esaurite le procedure selettive, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 6 del presente avviso. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, e' approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed e' pubblicata all'Albo Ufficiale di questa Universita' e sul Web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica). La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area funzionale, da riservare al collocamento obbligatorio.