Art. 4 
 
 
    Dal giorno successivo a quello della pubblicazione  del  presente
decreto nella  IV  Serie  Speciale  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, decorre il  termine  previsto  dall'art.  9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la  presentazione,  da  parte
dei candidati, al Rettore dell'Universita' degli studi del Sannio, di
eventuali istanze di ricusazione, fermo  restando  che,  in  caso  di
inutile decorso del predetto termine, le  predette  istanze  verranno
considerate inammissibili.