Art. 4 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella IV Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, al Rettore dell'Universita' degli studi del Sannio, di eventuali istanze di ricusazione, fermo restando che, in caso di inutile decorso del predetto termine, le predette istanze verranno considerate inammissibili.