Art. 6 
 
 
    Il  rettore  dell'Universita'  degli  studi   del   Sannio   puo'
prorogare, per una sola volta e per non  piu'  di  quattro  mesi,  il
termine  per  la  conclusione  della  procedura,  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal Presidente  della  Commissione.  Nel
caso in cui i lavori non si siano  conclusi  entro  la  scadenza  del
termine fissato con il provvedimento  di  proroga,  il  Rettore,  con
proprio motivato Decreto, avvia le procedure per la sostituzione  del
componente o  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori. 
 
      Benevento, 28 giugno 2010 
 
                                               Il rettore: Bencardino