Art. 6 Il rettore dell'Universita' degli Studi del Sannio puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la scadenza del termine fissato con il provvedimento di proroga, il Rettore, con proprio motivato decreto, avvia le procedure per la sostituzione del componente o dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Benevento, 28 giugno 2010 Il rettore: Bencardino