Art. 2 
 
 
    Il presente decreto sara' inviato al  Ministero  della  giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta  giorni,
stabilito  dall'art.  9  del  decreto  n.  120/1995,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di ricusazione dei predetti commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. 
    La commissione si riunira' per la prima volta su convocazione del
rettore. 
    Il presente decreto  sara'  acquisito  nella  raccolta  ufficiale
interna di questa Universita'. 
 
      Roma, 22 giugno 2010 
 
                                                Il rettore: Scarcella