Art. 11 
 
                       Tipologie contrattuali 
 
    I contratti hanno le seguenti tipologie: 
      a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni,
per una sola  volta,  previa  positiva  valutazione  delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte. 
    I contratti di cui alla presente  lettera  possono  prevedere  il
regime di tempo pieno e di tempo definito. 
    L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime
di tempo definito; 
      b) contratti triennali non rinnovabili, riservati  a  candidati
che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per
almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive  modificazioni,  o  di  borse  post  dottorato  ai   sensi
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di  analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
    I contratti di cui alla presente lettera prevedono esclusivamente
il regime di tempo pieno. 
    L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore. 
    La determinazione dei compiti didattici e'  definita  annualmente
dal Consiglio della facolta' nel rispetto di  quanto  previsto  nelle
Disposizioni  per  il  conferimento  delle  attivita'  di   didattica
ufficiale, integrativa e di supporto adottate dall'Ateneo. 
    I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli universitari.