Art. 11 Tipologie contrattuali I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte. I contratti di cui alla presente lettera possono prevedere il regime di tempo pieno e di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I contratti di cui alla presente lettera prevedono esclusivamente il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore. La determinazione dei compiti didattici e' definita annualmente dal Consiglio della facolta' nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attivita' di didattica ufficiale, integrativa e di supporto adottate dall'Ateneo. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.