Art. 12 
 
                        Proroga contrattuale 
 
    Il contratto di  cui  al  precedente  art.  11,  lettera  a),  e'
prorogabile, per soli due anni, per una sola volta, con provvedimento
del Rettore, su proposta del Consiglio della facolta' interessata. La
proposta  e'  corredata  dalla  valutazione  positiva  dell'attivita'
didattica e di ricerca svolta dal  ricercatore  a  tempo  determinato
effettuata da una Commissione sulla  base  di  modalita',  criteri  e
parametri definiti con decreto del Ministero. 
    Ai fini della proroga il Rettore, entro 120 giorni dalla scadenza
del contratto, nomina, su designazione del Consiglio  della  facolta'
competente, i membri della Commissione di cui al precedente comma. La
Commissione e' composta da tre  membri,  appartenenti  ai  ruoli  dei
professori universitari, di cui: 
      almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di
I fascia; 
      almeno due diversi dai componenti la  Commissione  esaminatrice
che ha espletato le procedure di valutazione a seguito delle quali e'
stato conferito il contratto; 
      almeno uno non incardinato in Universita' Cattolica. 
    Almeno due membri  della  Commissione  devono  essere  inquadrati
nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione. 
    La Commissione puo' anche acquisire  uno  o  piu'  giudizi  sulla
produzione scientifica del ricercatore a tempo determinato  da  parte
di esperti, di levatura nazionale e internazionale. 
    I lavori della Commissione devono concludersi entro il 60° giorno
precedente alla scadenza del contratto.