Art. 12 Proroga contrattuale Il contratto di cui al precedente art. 11, lettera a), e' prorogabile, per soli due anni, per una sola volta, con provvedimento del Rettore, su proposta del Consiglio della facolta' interessata. La proposta e' corredata dalla valutazione positiva dell'attivita' didattica e di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato effettuata da una Commissione sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministero. Ai fini della proroga il Rettore, entro 120 giorni dalla scadenza del contratto, nomina, su designazione del Consiglio della facolta' competente, i membri della Commissione di cui al precedente comma. La Commissione e' composta da tre membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui: almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia; almeno due diversi dai componenti la Commissione esaminatrice che ha espletato le procedure di valutazione a seguito delle quali e' stato conferito il contratto; almeno uno non incardinato in Universita' Cattolica. Almeno due membri della Commissione devono essere inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione. La Commissione puo' anche acquisire uno o piu' giudizi sulla produzione scientifica del ricercatore a tempo determinato da parte di esperti, di levatura nazionale e internazionale. I lavori della Commissione devono concludersi entro il 60° giorno precedente alla scadenza del contratto.