Art. 13 
 
                           Stato giuridico 
 
    Fermo  restando  quanto  stabilito  dal   «Regolamento   per   la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato» si applicano le norme
dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del  codice  etico
dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Universita' concernenti  i
ricercatori universitari, fatte salve  specifiche  delibere  adottate
dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato. 
    1.  Per  quanto  concerne  l'afferenza  ai  Dipartimenti  e  agli
Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli: 
      a) a seguito della stipula del contratto i ricercatori a  tempo
determinato potranno afferire in via primaria e in via secondaria  ai
Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno
in ordine alle richieste dei medesimi; 
      b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche  se
il  ricercatore  a  tempo  determinato  risultava  gia'  afferente  a
Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto; 
      c) coloro che risulteranno  afferenti  in  via  primaria  a  un
Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio  circa
la richiesta di afferenza, saranno a tutti gli effetti componenti  il
Consiglio medesimo; 
      d) coloro che risulteranno  afferenti  in  via  primaria  a  un
Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio  circa  la
richiesta di afferenza, dovranno essere a tutti gli  effetti  inclusi
negli elenchi dell'elettorato attivo e  passivo  in  occasione  delle
relative elezioni che verranno  indette  per  la  designazione  delle
rappresentanze dei ricercatori universitari; 
      e) coloro che risulteranno afferenti in  via  secondaria  a  un
Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal  rispettivo
Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni. 
    2. I  ricercatori  a  tempo  determinato  saranno  inclusi  negli
elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle  elezioni
che verranno indette per la  designazione  delle  rappresentanze  dei
ricercatori nei seguenti Organi: 
      a. Senato accademico integrato; 
      b. Consulta di Ateneo; 
      c. Consiglio di facolta'; 
      d. Consiglio di corso di laurea ove previsto. 
    3. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di
ricerca  con  le  stesse  modalita'  previste   per   i   ricercatori
universitari confermati. 
    4.  I  ricercatori  a  tempo   determinato   sono   tenuti   alla
compilazione degli stessi registri delle attivita'  didattiche  e  di
ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari. 
    5.  Ai  ricercatori  a  tempo   determinato   non   puo'   essere
riconosciuto il titolo di professore aggregato. 
    6. Ai fini della rendicontazione  dei  progetti  di  ricerca,  la
quantificazione figurativa  delle  attivita'  annue  di  ricerca,  di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,  con
i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e'  pari
a 1.500 ore annue per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime
a tempo definito.