Art. 13 Stato giuridico Fermo restando quanto stabilito dal «Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato» si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Universita' concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato. 1. Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli: a) a seguito della stipula del contratto i ricercatori a tempo determinato potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi; b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo determinato risultava gia' afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto; c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, saranno a tutti gli effetti componenti il Consiglio medesimo; d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere a tutti gli effetti inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari; e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni. 2. I ricercatori a tempo determinato saranno inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei seguenti Organi: a. Senato accademico integrato; b. Consulta di Ateneo; c. Consiglio di facolta'; d. Consiglio di corso di laurea ove previsto. 3. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalita' previste per i ricercatori universitari confermati. 4. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attivita' didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari. 5. Ai ricercatori a tempo determinato non puo' essere riconosciuto il titolo di professore aggregato. 6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito.