Art. 14 Trattamento economico Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 11, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 11, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' Cattolica secondo le vigenti disposizioni di legge.