Art. 14 
 
                        Trattamento economico 
 
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  ricercatori  a   tempo
determinato di cui all'art. 11, lettera a), e'  pari  al  trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime  di
impegno. 
    Per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 11, lettera
b), il trattamento annuo lordo  onnicomprensivo  e'  determinato  dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita'  Cattolica  secondo  le
vigenti disposizioni di legge.