Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla valutazione Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Non sono ammessi a partecipare alla valutazione: i soggetti gia' assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorche' cessati dal servizio; coloro che hanno avuto contratti in qualita' di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Universita' Cattolica o con altri atenei nonche' con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente; coloro che siano coniuge, convivente, parente o affine, entrambi fino al IV grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che conferisce il contratto, ovvero del Rettore, del Direttore Amministrativo, del Direttore di Sede, del Direttore del Policlinico o di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di valutazione di cui al presente bando. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione e' disposta con provvedimento motivato del Rettore.