Art. 2 
 
             Requisiti per l'ammissione alla valutazione 
 
 
    Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e
stranieri in possesso del titolo  di  dottore  di  ricerca  o  titolo
equivalente,  ovvero  per  i  settori  interessati,  del  diploma  di
specializzazione medica. 
    Non sono ammessi a partecipare alla valutazione: 
      i soggetti gia' assunti a tempo indeterminato  come  professori
universitari  di  prima  o  di  seconda  fascia  o  come  ricercatori
universitari, ancorche' cessati dal servizio; 
      coloro che hanno avuto contratti in qualita' di  assegnista  di
ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt.  22
e 24  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  con  l'Universita'
Cattolica o con altri atenei nonche' con gli enti di cui all'art. 22,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per  un  periodo  che,
sommato alla durata prevista dal  contratto  messo  a  bando,  superi
complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della
durata dei predetti rapporti non  rilevano  i  periodi  trascorsi  in
aspettativa  per  maternita'  o  per  motivi  di  salute  secondo  la
normativa vigente; 
      coloro  che  siano  coniuge,  convivente,  parente  o   affine,
entrambi fino al IV grado compreso,  di  un  professore  appartenente
alla struttura didattica che  conferisce  il  contratto,  ovvero  del
Rettore, del Direttore Amministrativo, del  Direttore  di  Sede,  del
Direttore del  Policlinico  o  di  un  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione o del Senato Accademico. 
    Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, e' titolo valido  per  la  partecipazione  alle
procedure pubbliche di valutazione di cui al presente bando. 
    L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione e'  disposta
con provvedimento motivato del Rettore.