Art. 5 
 
                        Allegati alla domanda 
 
 
    La domanda deve essere corredata da: 
      1)   curriculum   della    propria    attivita'    scientifica,
professionale e didattica, debitamente firmato; 
      2) i titoli e le pubblicazione che si  intendono  sottoporre  a
valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto; 
      3) elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati,
debitamente firmato; 
      4) fotocopia di un documento di riconoscimento; 
      5) fotocopia del codice fiscale. 
    I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato  membro
dell'Unione Europea, possono produrre i  titoli  in  originale  o  in
copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt.  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o  dichiarazioni
sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  attestanti   la   conformita'
all'originale delle copie in carta semplice. 
    I  cittadini  di  Stati  non  appartenenti   all'Unione   Europea
regolarmente  soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati  articoli  46  e  47
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai   fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
    I  cittadini  di  Stati  non  appartenenti   all'Unione   Europea
autorizzati  a  soggiornare   in   Italia   possono   utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli  46  e  47,
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del
dichiarante. 
    Nei  restanti  casi,  i  cittadini  di  Stati  non   appartenenti
all'Unione  Europea  possono  documentare  gli  stati,  le   qualita'
personali e i fatti mediante certificati  o  attestazioni  rilasciati
dalla competente autorita' dello Stato estero. 
    Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che  ne
attesta la conformita' all'originale. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di  procedere  a  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a   documenti,   titoli   e
pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.