Art. 5 Allegati alla domanda La domanda deve essere corredata da: 1) curriculum della propria attivita' scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato; 2) i titoli e le pubblicazione che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto; 3) elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato; 4) fotocopia di un documento di riconoscimento; 5) fotocopia del codice fiscale. I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' attestanti la conformita' all'originale delle copie in carta semplice. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualita' personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero. Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.