Art. 6 Invio delle pubblicazioni Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere allegate alla domanda ma confezionate in plico separato e numerate in ordine progressivo, con il relativo elenco datato e firmato identico a quello allegato alla domanda di partecipazione. Il plico dovra' riportare esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione cui si riferisce (Facolta', settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare) nonche' il nome, cognome e indirizzo del concorrente. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice. Sono considerate valutabili ai fini delle presenti procedure di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dopo la scadenza del termine stabilito dal bando non sara' ammessa alcuna integrazione documentale o acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della Commissione. Non e' consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la partecipazione a un'altra valutazione. Le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, se essa e' una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche, diverse da quelle indicate al comma precedente possono essere presentate anche pubblicazioni redatte nella lingua oggetto del bando. E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni a ciascun componente la Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 del presente bando.