Art. 10 

 
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito 

 
    Espletate le prove previste dalla selezione, la commissione forma
la graduatoria generale di merito. 
    La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente  della
votazione, costituita dalla somma della  media  dei  voti  conseguiti
nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale
e dalla votazione conseguita nella valutazione dei titoli. 
    Qualora non risultino utilmente collocati  nella  graduatoria  di
merito candidati che  abbiano  diritto  alla  riserva  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 66/2010, verranno  dichiarati  vincitori,  nel
limite dei posti messi a concorso, i  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita'  di
punti, delle preferenze previste dall'art. 9. 
    La  graduatoria  dei  vincitori  sara'  successivamente   affissa
all'Albo dell'Area del  Personale.  Di  tale  affissione  sara'  data
comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  dalla
cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. 
    La graduatoria di  merito  rimane  efficace  per  un  termine  di
trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per  i
quali la selezione e' stata bandita e che  successivamente  ed  entro
tale data dovessero rendersi disponibili. 
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.