Art. 10 Formazione e approvazione della graduatoria di merito Espletate le prove previste dalla selezione, la commissione forma la graduatoria generale di merito. La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della votazione, costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e dalla votazione conseguita nella valutazione dei titoli. Qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito candidati che abbiano diritto alla riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, verranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9. La graduatoria dei vincitori sara' successivamente affissa all'Albo dell'Area del Personale. Di tale affissione sara' data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione e' stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.