Art. 2 
 
 
    L'art. 7, collima 2 del decreto dirigenziale n. 239 del 16 agosto
2011, modificato dall'art. 2 del decreto dirigenziale n. 391  del  14
dicembre 2011, e' cosi' ulteriormente modificato: 
      "I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.200; 2° blocco: 1.600".