Art. 3 
 
 
    L'art. 9, commi 1 e 2 del decreto  dirigenziale  n.  239  del  16
agosto 2011, modificato dall'art. 4 del decreto dirigenziale  n.  391
del 14 dicembre 2011, e' cosi' ulteriormente modificato: 
      "1. La SVTAM e'  delegata  dalla  DGPM  a  convocare,  a  mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,   i   candidati   per
l'accertamento dei requisiti psicofisici e  attitudinali,  attingendo
dalla graduatoria di merito di cui  al  precedente  art.  8  entro  i
limiti di seguito indicati: per  il  1°  blocco:  1.500;  per  il  2°
blocco: 1.000.  I  candidati  che  non  si  presenteranno  nei  tempi
stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero  al  prosieguo  degli
accertamenti  anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno
considerati rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, la SVTAM e'  autorizzata  a  convocare  un
ulteriore numero di candidati,  compresi  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  8,  per   l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni
blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione
alla DGPM".