Art. 3 L'art. 9, commi 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 239 del 16 agosto 2011, modificato dall'art. 4 del decreto dirigenziale n. 391 del 14 dicembre 2011, e' cosi' ulteriormente modificato: "1. La SVTAM e' delegata dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i candidati per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente art. 8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 1.500; per il 2° blocco: 1.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, la SVTAM e' autorizzata a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui all'art. 8, per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM".