Art. 10 
 
 
                         Rapporto di lavoro 
 
 
    Il vincitore della selezione instaura con l'Universita'  di  Pisa
un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la stipula  di  un
contratto di diritto privato di natura subordinata  sottoscritto  dal
rettore e regolato dal regolamento  di  Ateneo  per  l'assunzione  di
ricercatori a tempo determinato ai sensi  dell'art.  24  della  legge
240/2010,  citato   in   premessa   e   pubblicato   sul   sito   web
dell'Universita' di Pisa. 
    La competenza disciplinare e' regolata dall'art. 10  della  legge
240/2010. 
    Il  vincitore  dovra'  presentare,  ai  fini  della  stipula  del
contratto individuale di lavoro, tutta la documentazione richiesta ai
sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo determinato, con compiti di ricerca. 
    Il contratto e' assoggettato a tutti gli adempimenti previsti per
i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Universita'
di Pisa. 
    Il regime delle incompatibilita' e lo  svolgimento  di  ulteriori
incarichi sono regolati dall'art. 14 del citato regolamento di Ateneo
per  l'assunzione  di  ricercatori  a  tempo  determinato  ai   sensi
dell'art. 24 della legge 240/2010.