Art. 10 Rapporto di lavoro Il vincitore della selezione instaura con l'Universita' di Pisa un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di un contratto di diritto privato di natura subordinata sottoscritto dal rettore e regolato dal regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, citato in premessa e pubblicato sul sito web dell'Universita' di Pisa. La competenza disciplinare e' regolata dall'art. 10 della legge 240/2010. Il vincitore dovra' presentare, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con compiti di ricerca. Il contratto e' assoggettato a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Universita' di Pisa. Il regime delle incompatibilita' e lo svolgimento di ulteriori incarichi sono regolati dall'art. 14 del citato regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010.