Art. 11 
 
 
                        Proroga del contratto 
 
 
    Il contratto puo' essere prorogato per soli due anni  e  per  una
sola volta, solo per motivate esigenze di completamento del programma
di  ricerca,  da  autorizzarsi  con  delibera   del   Consiglio   del
dipartimento, approvata dal Senato accademico.