Art. 7 Lavori della commissione La commissione, nominata con decreto del rettore, si compone di almeno tre membri individuati dalla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto. La commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina. Il rettore, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione, puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di due mesi, il termine dei lavori della commissione. Nella prima seduta la commissione provvede a stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati, secondo i parametri individuati dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, «Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240» nonche' la ripartizione dei punteggi da attribuire a titoli e pubblicazioni tenendo conto di quanto indicato nel predetto decreto ministeriale. La commissione puo' prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non puo' essere attribuita l'idoneita'. La selezione e' effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai fini dell'ammissione alla selezione la commissione, per i candidati non in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente e/o di specializzazione medica, puo' essere chiamata ad esprimersi sulla idoneita' del curriculum scientifico professionale allo svolgimento di attivita' di ricerca e, per i titoli conseguiti all'estero, la commissione puo' essere chiamata a dichiararne l'equivalenza. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. I candidati sono convocati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima dell'effettuazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni; la mancata presentazione e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla selezione. Durante la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e' prevista anche una prova orale volta ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e nel bando. La commissione dichiarera' l'idoneita' o meno del candidato nella conoscenza della lingua. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati ammessi. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la commissione puo' avvalersi di referees secondo quanto stabilito nella prima riunione. All'esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.