Art. 7 
 
 
                      Lavori della commissione 
 
 
    La commissione, nominata con decreto del rettore, si  compone  di
almeno  tre  membri  individuati  dalla  struttura  che  ha  proposto
l'attivazione del contratto. 
    La commissione deve concludere i suoi lavori entro  quattro  mesi
dalla data del decreto di  nomina.  Il  rettore,  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della  commissione,  puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di due mesi, il  termine
dei lavori della commissione. 
    Nella prima seduta la commissione provvede a stabilire i  criteri
e le modalita' di valutazione  dei  candidati,  secondo  i  parametri
individuati dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, «Criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di  cui  all'art.
24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240» nonche'
la ripartizione dei punteggi da attribuire a titoli  e  pubblicazioni
tenendo conto di quanto indicato nel predetto decreto ministeriale. 
    La commissione puo' prevedere un punteggio minimo al di sotto del
quale non puo' essere attribuita l'idoneita'. 
    La selezione e' effettuata mediante valutazione  preliminare  dei
candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul  curriculum
e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
    Ai fini dell'ammissione alla  selezione  la  commissione,  per  i
candidati  non  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o   titolo
equivalente e/o di specializzazione medica, puo' essere  chiamata  ad
esprimersi sulla idoneita' del curriculum  scientifico  professionale
allo svolgimento di attivita' di ricerca e, per i  titoli  conseguiti
all'estero,  la  commissione  puo'  essere  chiamata  a   dichiararne
l'equivalenza. 
    A   seguito   della   valutazione   preliminare,   i    candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10  e  il
20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore  a  sei
unita', sono ammessi alla discussione pubblica  dei  titoli  e  della
produzione  scientifica.  I  candidati  sono   tutti   ammessi   alla
discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
    I candidati sono convocati tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  almeno  20   giorni   prima   dell'effettuazione   della
discussione  dei   titoli   e   delle   pubblicazioni;   la   mancata
presentazione e' considerata esplicita  e  definitiva  manifestazione
della volonta' di rinunciare alla selezione. 
    Durante la  discussione  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e'
prevista anche una prova  orale  volta  ad  accertare  la  conoscenza
della/e lingua/e straniera/e indicata/e nel bando. 
    La commissione dichiarera' l'idoneita' o meno del candidato nella
conoscenza della lingua. 
    A seguito della discussione  viene  attribuito  un  punteggio  ai
titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai  candidati  ammessi.
Nella valutazione dei titoli e delle  pubblicazioni,  la  commissione
puo' avvalersi di  referees  secondo  quanto  stabilito  nella  prima
riunione. 
    All'esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi
complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa  il  vincitore
ovvero dichiara l'assenza di vincitori.