Art. 8 Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti della procedura sono consegnati dalla commissione al responsabile del procedimento. Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della procedura che sara' reso pubblico mediante pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito web dell'universita'. Dalla data di affissione all'albo ufficiale decorrono i termini per la proposizione di eventuali ricorsi. Dell'esito della procedura e' data comunicazione al vincitore e al dipartimento interessato. Nessuna comunicazione verra' data agli altri candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinche' questa provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.