Art. 8 
 
 
                   Accertamento della regolarita' 
                             degli atti 
 
 
    Gli atti della procedura sono  consegnati  dalla  commissione  al
responsabile del procedimento. 
    Il rettore, entro  trenta  giorni  dalla  consegna,  accerta  con
proprio decreto la regolarita' formale degli  atti  e  l'esito  della
procedura che sara' reso  pubblico  mediante  pubblicazione  all'albo
ufficiale e sul sito web dell'universita'. Dalla data  di  affissione
all'albo  ufficiale  decorrono  i  termini  per  la  proposizione  di
eventuali ricorsi. 
    Dell'esito della procedura e' data comunicazione al  vincitore  e
al dipartimento interessato. Nessuna comunicazione verra'  data  agli
altri candidati. 
    Nel caso in cui riscontri vizi di forma il  rettore  rinvia,  con
provvedimento motivato, gli atti alla  commissione  affinche'  questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.