Art. 13 Restituzione della documentazione Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione all'albo ufficiale del decreto rettorale di approvazione degli atti, questo Ateneo provvede a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.