Art. 13 
 
 
                  Restituzione della documentazione 
 
 
    Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione
all'albo ufficiale del decreto rettorale di approvazione degli  atti,
questo Ateneo provvede a restituire,  ai  candidati  che  ne  abbiano
fatto  espressa  richiesta,  i  documenti  originali  allegati   alla
domanda, salvo eventuale contenzioso in atto.  I  documenti  dovranno
essere ritirati dall'interessato entro e non oltre  30  giorni  dalla
scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Universita' non
e'  piu'  responsabile  della  conservazione  e  restituzione   della
documentazione.