Art. 10 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    I dipendenti pubblici, utilmente collocati nella  graduatoria  di
merito dei vincitori saranno ammessi al  corso  di  dottorato  previo
pagamento dei contributi per  l'accesso  e  la  frequenza  (legge  n.
476/1984 come modificata  dall'art.  52,  comma  57  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448). 
    In caso di ammissione al corso di dottorato senza borsa di studio
o di rinuncia a questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro «compatibilmente con  le  esigenze  della  propria
amministrazione» (legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art.  19,  punto
3), comma a). 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  pubblici  dipendenti  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno  accademico,
beneficiando di tale congedo (legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art.
19, punto 3), comma b).