Art. 10 Dipendente pubblico I dipendenti pubblici, utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori saranno ammessi al corso di dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza (legge n. 476/1984 come modificata dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). In caso di ammissione al corso di dottorato senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro «compatibilmente con le esigenze della propria amministrazione» (legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, punto 3), comma a). Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di tale congedo (legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, punto 3), comma b).