Art. 13 
 
                           Borse di studio 
 
    Le borse  disponibili  verranno  assegnate  secondo  l'ordine  di
graduatoria, fino ad esaurimento delle borse stesse. 
    A parita' di merito prevale il candidato piu' giovane d'eta'. 
    I restanti posti senza borsa saranno assegnati  secondo  l'ordine
della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 
    In nessun caso, a seguito  di  rinunzie  o  esclusioni,  a  corso
iniziato, potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa  ad
altro dottorando. 
    Gli importi dei contributi per l'accesso  e  la  frequenza  ed  i
diritti di segreteria, potranno subire variazioni di anno in anno con
delibera degli organi accademici. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo  anno  o  frazione  di  esso,  non  puo'
chiedere di fruirne  una  seconda  volta  e  viene  collocato  fra  i
partecipanti a pagamento. 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47  al
lordo degli  oneri  previdenziali  a  carico  del  dottorando  ed  e'
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    La cadenza  del  pagamento  della  borsa  di  studio  e'  mensile
posticipato. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in proporzione e in relazione a  periodi  di  formazione  all'estero;
detto  incremento  sara'  erogato  solo  per  periodi  di  formazione
all'estero non superiori a quelli gia'  previsti  nella  proposta  di
attivazione del corso, in ogni caso il suddetto incremento non potra'
essere erogato per un periodo di  mesi  superiore  alla  meta'  della
durata complessiva del dottorato. 
    I dottorandi  senza  borsa  che  si  recano  all'estero  potranno
usufruire di un contributo che sara' stabilito dal rettore secondo la
disponibilita' di bilancio e tramite apposito bando. 
    In  caso  di  conseguimento  dell'ammissione  sia  ai  corsi   di
dottorato che a scuole di specializzazione di durata  biennale  o  ai
corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi e'
consentita la sospensione del dottorato con  contestuale  sospensione
della erogazione della borsa. 
    In caso di  borse  finanziate  da  enti  esterni,  i  periodi  di
formazione  all'estero  saranno  disciplinati  dalle   modalita'   di
erogazione della stessa e dalla relativa convenzione. 
    Alle borse di studio per la frequenza ai corsi  si  applicano  le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali  di  cui  all'art.  4
della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dell'art. 6, punto 6 della legge
n. 398/1989. 
    Per la durata del corso, ai dottorandi,  pena  la  decadenza  dal
corso, non e' consentito cumulare o sostituire la  propria  borsa  di
studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti (art. 6 della legge n. 398 del 30 novembre 1989).