Art. 13 Borse di studio Le borse disponibili verranno assegnate secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle borse stesse. A parita' di merito prevale il candidato piu' giovane d'eta'. I restanti posti senza borsa saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso iniziato, potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad altro dottorando. Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza ed i diritti di segreteria, potranno subire variazioni di anno in anno con delibera degli organi accademici. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta e viene collocato fra i partecipanti a pagamento. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando ed e' assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza del pagamento della borsa di studio e' mensile posticipato. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero; detto incremento sara' erogato solo per periodi di formazione all'estero non superiori a quelli gia' previsti nella proposta di attivazione del corso, in ogni caso il suddetto incremento non potra' essere erogato per un periodo di mesi superiore alla meta' della durata complessiva del dottorato. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sara' stabilito dal rettore secondo la disponibilita' di bilancio e tramite apposito bando. In caso di conseguimento dell'ammissione sia ai corsi di dottorato che a scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi e' consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa. In caso di borse finanziate da enti esterni, i periodi di formazione all'estero saranno disciplinati dalle modalita' di erogazione della stessa e dalla relativa convenzione. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dell'art. 6, punto 6 della legge n. 398/1989. Per la durata del corso, ai dottorandi, pena la decadenza dal corso, non e' consentito cumulare o sostituire la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti (art. 6 della legge n. 398 del 30 novembre 1989).