Art. 14 Frequenza e obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal collegio dei docenti,compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Tutti i dottorandi che fruiscono di borsa sono obbligati a svolgere un periodo di attivita' formativa all'estero non inferiore a tre mesi nell'arco dell'intero corso di dottorato. Tutti i dottorandi iscritti ad un corso di dottorato internazionale con e senza borsa, hanno l'obbligo di trascorrere un periodo di almeno tre mesi presso una delle universita' e/o enti stranieri partecipanti. Al termine di ciascun anno di corso i dottorandi devono presentare al collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Alla fine di ciascun anno il collegio docenti, con proprio deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o di grave e documentata malattia. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione non e' soggetto a recupero. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno, si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati. In ottemperanza all'art. 13, punto m) del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo «... ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita' deve essere direttamente collegata e coerente con le attivita' di ricerca dei dottorandi; l'attivita' didattica dovra' essere preventivamente autorizzata dal collegio dei docenti del dottorato su proposta del tutor. Le attivita' didattiche integrative e sussidiarie consistono in attivita' seminariali o di laboratorio, di tutoraggio e assistenza alle redazioni di tesi di laurea. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'». I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita' assistenziale. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalita' di svolgimento del corso, di conseguimento del titolo e la commissione finale sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.