Art. 14 
 
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi 
 
    I dottorandi sono tenuti a  seguire  il  corso  di  dottorato  di
ricerca secondo le modalita' ed i  tempi  fissati  dal  collegio  dei
docenti,compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito  delle
strutture destinate a tal fine. 
    Tutti i dottorandi  che  fruiscono  di  borsa  sono  obbligati  a
svolgere un periodo di attivita' formativa all'estero non inferiore a
tre mesi nell'arco dell'intero corso di dottorato. 
    Tutti  i  dottorandi  iscritti   ad   un   corso   di   dottorato
internazionale con e senza borsa, hanno l'obbligo di  trascorrere  un
periodo di almeno tre mesi presso  una  delle  universita'  e/o  enti
stranieri partecipanti. 
    Al  termine  di  ciascun  anno  di  corso  i  dottorandi   devono
presentare al collegio dei  docenti  una  relazione  sull'avanzamento
della ricerca. 
    Alla fine di  ciascun  anno  il  collegio  docenti,  con  proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca  svolta  dai  dottorandi,
certificata  la  frequenza,  ne   proporra'   l'ammissione   all'anno
successivo ovvero l'esclusione. 
    Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia. 
    In caso di sospensione di durata superiore a  trenta  giorni  non
puo' essere erogata la borsa di studio e il  periodo  di  sospensione
non e' soggetto a recupero. 
    In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in  corso  d'anno,
si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati. 
    In ottemperanza all'art. 13, punto m) del regolamento  dei  corsi
di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo  «...
ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata una limitata  attivita'
didattica sussidiaria  o  integrativa  che  non  deve  in  ogni  caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale  attivita'
deve essere direttamente collegata e coerente  con  le  attivita'  di
ricerca  dei  dottorandi;   l'attivita'   didattica   dovra'   essere
preventivamente autorizzata dal collegio dei docenti del dottorato su
proposta del tutor. Le attivita' didattiche integrative e sussidiarie
consistono in attivita' seminariali o di laboratorio, di tutoraggio e
assistenza alle  redazioni  di  tesi  di  laurea.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
universita'». 
    I dottorandi che svolgono la propria  attivita'  presso  cliniche
universitarie possono essere  impiegati,  a  domanda,  nell'attivita'
assistenziale. 
    Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  cooperazione
interuniversitaria internazionale, le modalita'  di  svolgimento  del
corso, di conseguimento del  titolo  e  la  commissione  finale  sono
definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.