Art. 15 Incompatibilita' L'iscrizione al dottorato e' incompatibile con l'iscrizione in Italia e all'estero ad altri corsi di dottorato, a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea V.O., a master universitari di 1° e 2° livello, a corsi di perfezionamento equiparato ai master, ai tirocini formativi abilitanti (TFA) e a scuole di specializzazione (comprese quelle mediche ai sensi della nota ministeriale n. 2550 del 18 gennaio 2012), fatte salve le convenzioni di co-tutela di tesi e i dottorati internazionali che prevedono la doppia iscrizione. Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto equipollente, possono iscriversi a un nuovo corso di dottorato senza borsa di studio. I titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, dovranno ottenere l'autorizzazione del collegio dei docenti a svolgere entrambe le attivita'. Nel caso in cui il contratto di lavoro abbia durata superiore a 1 anno non potra' essere percepita la borsa di studio.