Art. 15 
 
                          Incompatibilita' 
 
    L'iscrizione al dottorato e' incompatibile  con  l'iscrizione  in
Italia e all'estero ad altri corsi di dottorato, a corsi  di  laurea,
di  laurea  specialistica/magistrale,  di  laurea  V.O.,   a   master
universitari  di  1°  e  2°  livello,  a  corsi  di   perfezionamento
equiparato ai master, ai tirocini  formativi  abilitanti  (TFA)  e  a
scuole di specializzazione (comprese quelle mediche  ai  sensi  della
nota ministeriale n. 2550  del  18  gennaio  2012),  fatte  salve  le
convenzioni di co-tutela di tesi e  i  dottorati  internazionali  che
prevedono la doppia iscrizione. 
    Coloro che siano in possesso del titolo  di  dottore  di  ricerca
conseguito  in  Italia  o  all'estero  e  riconosciuto  equipollente,
possono iscriversi a un nuovo  corso  di  dottorato  senza  borsa  di
studio. 
    I titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di  un
contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
dovranno  ottenere  l'autorizzazione  del  collegio  dei  docenti   a
svolgere entrambe le attivita'. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di
lavoro abbia durata superiore a 1 anno non potra' essere percepita la
borsa di studio.