Art. 4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    La commissione giudicatrice per l'esame di  ammissione  al  corso
sara' nominata con decreto del rettore su proposta del  collegio  dei
docenti. 
    Essa sara' composta da tre docenti universitari,  di  cui  almeno
due professori italiani o stranieri di prima e di seconda  fascia,  e
fra questi almeno due di altro Ateneo non  appartenenti  al  collegio
dei  docenti,  italiani  o   stranieri,   appartenenti   ai   settori
scientifico-disciplinari di riferimento del collegio. La  commissione
puo' essere integrata da non piu' di due  esperti,  anche  stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche  e  private
di ricerca; la nomina di tali esperti e'  obbligatoria  nel  caso  di
convenzioni o intese per la gestione del corso con  piccole  e  medie
imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui  all'art.  2195  del
Codice civile, soggetti di cui all'art.  17  della  legge  5  ottobre
1991, n. 317. 
    Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  cooperazione
interuniversitaria internazionale, le modalita'  di  svolgimento  del
corso, di conseguimento del  titolo  e  la  commissione  finale  sono
definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. 
    La composizione delle singole commissioni sara' resa nota dopo la
scadenza del bando al seguente indirizzo: 
      http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/hom
e/Dottorato/