Art. 9 Ammissioni in sovrannumero I candidati stranieri che abbiano superato positivamente le prove di esame, qualora non figurino tra i vincitori, sono ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio ed in sovrannumero, secondo quanto previsto all'art. 6, punto 2. I titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, risultati vincitori possono chiedere l'iscrizione al corso di dottorato in qualita' di vincitori rinunciando all'assegno, oppure chiedere l'iscrizione in sovrannumero, in misura non superiore a uno, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, senza rinunciare all'assegno, previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza. L'opzione e' irrevocabile. Coloro che, alla scadenza prevista per l'iscrizione, risultino vincitori di una selezione per il conferimento di un assegno di ricerca il cui contratto decorrera' dal 1° gennaio 2013, dovranno dichiararlo nella domanda di iscrizione.