Art. 9 
 
                     Ammissioni in sovrannumero 
 
    I candidati stranieri che abbiano superato positivamente le prove
di esame, qualora non figurino tra i vincitori, sono ammessi al corso
di dottorato, senza borsa  di  studio  ed  in  sovrannumero,  secondo
quanto previsto all'art. 6, punto 2. 
    I titolari di assegno di ricerca di cui alla  legge  27  dicembre
1997, n. 449, risultati vincitori possono  chiedere  l'iscrizione  al
corso di dottorato in qualita' di vincitori rinunciando  all'assegno,
oppure chiedere l'iscrizione in sovrannumero, in misura non superiore
a uno, secondo l'ordine della graduatoria generale di  merito,  senza
rinunciare all'assegno, previo pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza. 
    L'opzione e' irrevocabile. 
    Coloro che, alla scadenza prevista  per  l'iscrizione,  risultino
vincitori di una selezione per  il  conferimento  di  un  assegno  di
ricerca il cui contratto decorrera' dal  1°  gennaio  2013,  dovranno
dichiararlo nella domanda di iscrizione.