Art. 11 Obblighi dei dottorandi I dottorandi devono obbligatoriamente svolgere le attivita' formative previste dal piano studi del Dottorato e devono superare le prove di verifica del profitto stabilite per ciascun anno di corso dal Collegio dei Docenti e pubblicate sul sito. Il Collegio dei Docenti delibera l'ammissione dei dottorandi all'anno accademico successivo. In caso di mancata ammissione all'anno accademico successivo, l'erogazione della borsa di studio cessa subito dopo l'erogazione dell'ultima rata dell'ultimo anno di regolare iscrizione. In caso di performance non adeguata, il Collegio dei Docenti puo' sospendere la borsa di studio del dottorando. Il Collegio dei Docenti puo' inoltre sospendere o escludere i dottorandi dal corso e dalla borsa con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi i casi di maternita' o di grave e documentata malattia. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. L'esclusione dal Dottorato e' comunicata all'interessato con lettera del Rettore. L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.