Art. 9 Borse di studio e contributi di iscrizione Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu' elevato nella graduatoria di ammissione del concorso in rapporto al numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni successivi al primo, salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso. In caso di rinuncia degli studenti immatricolati beneficiari di borsa prima dell'inizio del corso di Dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo la posizione nella graduatoria di ammissione degli immatricolati non borsisti. Il subentro nella borsa sara' comunicato dal CADES tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato dal dottorando nella domanda di ammissione. L'importo annuale della borsa di studio, determinato dal D.M. 18 giugno 2008, e' di € 13.638,47 (al lordo degli oneri previdenziali). Per il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un incremento della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale della borsa (€ 13.638,47) calcolato in relazione e in proporzione alla durata del soggiorno all'estero, che comunque non puo' essere complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso. Le borse sono esenti dalle imposte sul reddito. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni non universitari, la Commissione Ammissioni decidera' l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere solo per integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per un Dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, salvo modifiche normative successive. Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso 2013-2014 che sara' pubblicato al seguente indirizzo Internet: www.unibocconi.it/isu. I dottorandi beneficiari di borsa sono esonerati preventivamente dai contributi di iscrizione. I contributi di iscrizione per i dottorandi senza borsa sono stabiliti annualmente in € 4000 per ciascun anno di corso e devono essere versati secondo le seguenti scadenze: primo anno: Scadenza Importo Prima rata al momento dell'immatricolazione € 800 Seconda rata 31 dicembre € 1600 Terza rata 31 marzo € 1600 anni successivi: Scadenza Importo Prima rata 30 novembre € 800 Seconda rata 31 dicembre € 1600 Terza rata 31 marzo € 1600 Gli studenti paganti particolarmente meritevoli possono ottenere una riduzione parziale o totale dei contributi di iscrizione nel limite dei fondi messi a disposizione dall'Amministrazione. La riduzione puo' essere confermata nell'anno accademico successivo. L'ammontare della riduzione puo' variare da caso a caso e di anno in anno e puo' essere pari alla meta' o al totale dei contributi.