Art. 9 
 
 
                        Stipula del contratto 
 
 
    L'idoneo della selezione stipula  con  l'Universita'  Vita-Salute
San Raffaele un contratto di lavoro subordinato di diritto privato  a
tempo determinato  ed  e'  regolato  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia,  anche  per   quanto   attiene   il   trattamento   fiscale,
assistenziale e  previdenziale  previsto  per  i  redditi  da  lavoro
dipendente. 
    L'Universita' Vita-Salute San Raffaele  provvede  alla  copertura
assicurativa relativa ai rischi da infortuni e  alla  responsabilita'
civile. 
    Il trattamento economico derivante dalla stipula del contratto in
parola sara' definito rispettando il limite minimo di cui all'art. 24
comma 8 della legge n. 240/2010. 
    E' prevista la proroga del contratto junior, per una sola  volta,
per soli  due  anni,  previa  valutazione  positiva  delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base  di  modalita',
criteri e parametri definiti con apposito decreto del MIUR  e  previa
approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
    Per quanto riguarda il regime delle  incompatibilita'  si  rinvia
all'articolo 16 del regolamento di ateneo  per  il  reclutamento  dei
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge  n.
240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 3424 del 24 giugno 2011.