Art. 9 Stipula del contratto L'idoneo della selezione stipula con l'Universita' Vita-Salute San Raffaele un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ed e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Universita' Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilita' civile. Il trattamento economico derivante dalla stipula del contratto in parola sara' definito rispettando il limite minimo di cui all'art. 24 comma 8 della legge n. 240/2010. E' prevista la proroga del contratto junior, per una sola volta, per soli due anni, previa valutazione positiva delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con apposito decreto del MIUR e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda il regime delle incompatibilita' si rinvia all'articolo 16 del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 3424 del 24 giugno 2011.