Art. 11 
 
                     Esonero tasse e contributi 
 
    Sono esonerati dal pagamento delle tasse  universitarie  e  della
tassa regionale gli studenti portatori di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta uguale o superiore al 66%. 
    Saranno rimborsati del pagamento delle sole  tasse  universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di  cui  al
precedente Art. 7  totalmente  finanziate  con  fondi  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III
livello.