Art. 8 
 
                      Borse di studio «Pegaso» 
 
    Le eventuali borse di studio  finanziate  dalla  Regione  Toscana
nell'ambito  dei  Progetti  «Pegaso»,   oltre   a   rispondere   alle
disposizioni del precedente  art.  7,  saranno  assegnate  a  seguito
dell'effettiva  acquisizione  delle  relative  risorse.  Qualora   il
dottorando vincitore di borsa di studio «Pegaso» rinunci a proseguire
il Dottorato l'Amministrazione, su richiesta della  Regione  Toscana,
si riserva di chiedere la restituzione  delle  rate  corrisposte  nel
corso dell'anno fino al momento della rinuncia. 
    Al  fine  dell'attribuzione  delle  eventuali  borse  di   studio
finanziate dalla Regione Toscana nell'ambito dei Progetti  Pegaso,  i
candidati  dovranno  soddisfare  i  seguenti   ulteriori   requisiti:
residenza o domicilio in Toscana al momento  dell'attribuzione  della
borsa regionale, essere disoccupati o inoccupati, eta' non  superiore
a 35 anni al momento di presentazione della domanda di ammissione  al
concorso di dottorato. 
    L'assegnatario della borsa si impegna ad  elaborare  per  ciascun
anno di dottorato relazioni  trimestrali  alle  scadenze  del  31/03,
30/06, 30/09 e 31/12 sull'attivita' oggetto della borsa stessa ed una
relazione finale. Le relazioni dovranno essere firmate  dallo  stesso
assegnatario e controfirmate dal responsabile  della  borsa/Direttore
del Dottorato di Ricerca e fatte  pervenire  entro  il  terzo  giorno
successivo alla scadenza del trimestre di riferimento all'Ufficio per
il Dottorato di Ricerca, Via del Refugio 4, Siena. 
    I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell'Universita'
esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa
e/o da  ogni  responsabilita'  in  caso  di  mancata  e/o  irregolare
stipulazione delle assicurazioni medesime. 
    L'Universita'   garantisce,    sotto    la    propria    completa
responsabilita',  i  destinatari  delle  borse  del  rispetto   delle
condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed
attrezzature, anche non di  proprieta'  dell'Universita',  utilizzati
per il progetto, mantenendo la Regione Toscana indenne  da  qualunque
pretesa concernente il rapporto determinato dalla  concessione  della
borsa. 
    L'Universita' si impegna a rispettare e dare attuazione a  quanto
disposto  nelle  «Procedure  per   la   progettazione,   gestione   e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17  l.r.  32/2002»
approvate con DGR 569/2006 e successive modifiche e integrazioni, per
quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente
ricompreso o citato a tutela degli interessi dei borsisti.